19 Marzo 2024
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E.C.M. ed Eventi

Cosi ECM gratuiti - Febbraio 2024

NORMATIVA ECM
Ai fini del recupero del debito formativo pregresso relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019 è consentito ai professionisti sanitari di effettuare sul portale Co.Ge.A.P.S. lo spostamento dei crediti acquisiti tramite la partecipazione ad eventi con “data fine evento” al 31 dicembre 2021 entro il 30 giugno 2022

NORMATIVA ECM

L’ECM è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale. La formazione continua in medicina comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta. I professionisti sanitari hanno l'obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire una assistenza qualitativamente utile. L’avvio del Programma nazionale di ECM nel 2002, in base al DLgs 502/1992 integrato dal DLgs 229/1999 che avevano istituito l’obbligo della formazione continua per i professionisti della sanità, ha rappresentato un forte messaggio nel mondo della sanità. La nuova fase dell’ECM contiene molte novità e si presenta quale strumento per progettare un moderno approccio allo sviluppo e al monitoraggio delle competenze individuali. Dal 1° gennaio 2008, con l’entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la gestione amministrativa del programma di ECM ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, sono stati trasferiti all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore il “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario” (scarica .pdf), che raccoglie le regole da seguire nella formazione ECM e che è fondamentale conoscere, perché, a partire dal 2019, ogni singolo professionista sanitario sarà personalmente coinvolto e responsabile della gestione del proprio percorso formativo, compresi esoneri ed esenzioni.
L’obbligo formativo triennale era, lo scorso triennio 2017-2019, pari a 150 crediti formativi. Per gli iscritti agli Ordini dei Farmacisti, l’obbligo di maturare crediti ECM decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione all’Albo.
Non ci sono limiti (né massimi, né minimi) sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni, però Il professionista deve acquisire almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale con la partecipazione a eventi ECM erogati da Provider accreditati (come discente).
È previsto un tetto massimo di crediti che è consentito acquisire per gli eventi ai quali il professionista partecipa come “reclutato”: il numero di crediti acquisiti mediante questi eventi non può eccedere un terzo del fabbisogno triennale complessivo. Si considera reclutato il professionista che, per la partecipazione a eventi formativi, beneficia di vantaggi economici e non economici, diretti e indiretti, da parte di imprese commerciali operanti in ambito sanitario, in quanto da queste individuato. Prima dell’inizio dell’evento, il professionista ha l’obbligo di dichiarare al provider il proprio reclutamento.
E’ possibile maturare crediti ECM oltre che come discente, anche con altri tipi di formazione, per esempio con attività di docenza e formazione individuale.
La formazione individuale comprende tutte le attività formative non erogate da provider accreditati ECM, e può consistere in: attività di ricerca scientifica, tutoraggio individuale, attività di formazione individuale all’estero e autoformazione (lettura di riviste scientifiche, lettura di capitoli di libri e di monografie NON accreditati come eventi formativi ECM). Il professionista deve presentare domanda di riconoscimento crediti utilizzando l’apposito modulo (All. IV e VIII al Manuale professionista sanitario). Ipotesi ulteriori di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni possono essere individuate da Federazioni ed Ordini (la Fofi ha individuato le seguenti tipologie: riunioni del Consiglio Nazionale o Assemblee degli Iscritti ove si trattano temi di aggiornamento professionale; Corsi/Incontri/Eventi di aggiornamento professionale di vario tipo organizzati o promossi da Federazione, Ordini, Associazioni professionali, da Società scientifiche, Fondazioni o altri soggetti con esperienza in campo sanitario; attività di volontariato svolta dai farmacisti italiani; lettura di pubblicazioni ufficiali della Fofi; attività svolta negli organismi locali di vigilanza sulle farmacie). Per queste attività la domanda di riconoscimento dei crediti deve essere presentata solo all’Ordine di appartenenza.
I crediti acquisiti per autoformazione non possono eccedere il 20% del fabbisogno triennale complessivo.
I crediti maturati con la formazione individuale non possono superare il 60% del debito formativo individuale triennale.
Nella pianificazione e progettazione dell’evento, il Provider deve individuare gli obiettivi formativi perseguiti. Esistono 3 Aree di obiettivi formativi: Area Tecnico Professionale, Area di Processo e l’Area di Sistema. Il professionista può individuare l’obiettivo formativo di un Corso attraverso il sito dell’Agenas alla pagina Professionisti Sanitari My Ecm “ricerca eventi” http://ape.agenas.it/Tools/Eventi.aspx

Il Dossier Formativo di Gruppo della Fofi

Il Dossier Formativo di Gruppo realizzato dalla Federazione Ordini dei Farmacisti Italiani indicava gli obiettivi formativi per il triennio 2017-2019 e, oltre ad aiutare gli iscritti a realizzare un percorso formativo coerente con il proprio profilo professionale, ha consentito con la sua semplice attivazione un bonus di 30 crediti Ecm per il triennio 2017-2019. Tutti coloro che hanno realizzato il Dossier entro il termine del triennio 2017-2019 (31.12.2019) con una coerenza relativa alle 3 aree pari ad almeno il 70%, potranno usufruire di un bonus di 20 crediti Ecm nel triennio 2020-2022.
Il nuovo Dossier formativo di gruppo della Fofi per l’attuale triennio 2020-2022, al quale partecipano automaticamente, tutti i farmacisti italiani, consente con la sua semplice attivazione un bonus di 30 crediti Ecm per il triennio 2020-2022.
Tutti i farmacisti iscritti all’Albo, quindi, sono già inseriti tra i partecipanti al citato Dossier, che, pertanto, risulterà automaticamente presente nell’apposita area riservata di ogni professionista all’interno del portale del Co.Ge.A.P.S. cliccando sul seguente link http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot e inserendo le proprie credenziali di accesso.
Il nuovo Dossier formativo di gruppo della Fofi per l’attuale triennio è stato costruito secondo la seguente suddivisione percentuale dei crediti nelle 3 Aree degli obiettivi formativi:

Area Tecnico Professionale 50% dei crediti

Area di Sistema 40% dei crediti

Area di Processo 10% dei crediti

In generale, il Dossier formativo è uno strumento finalizzato a favorire la programmazione delle attività formative e l’integrazione interprofessionale dei professionisti sanitari; grazie al Dossier, gli iscritti hanno a disposizione un percorso formativo coerente con il proprio profilo professionale, nella logica di aumentare - anche in virtù dell’integrazione interprofessionale stessa - la ricaduta formativa del gruppo a beneficio della salute della collettività.
Si evidenzia, inoltre, che tutti i corsi della Federazione, sono perfettamente coerenti con il Dossier formativo. La Federazione mette a disposizione Corsi ECM FAD coerenti con il Dossier Formativo di Gruppo totalmente gratuiti sul portale www.fadfofi.com
Sul portale COGEAPS nell’area riservata, è disponibile un riassunto schematico che consente a ciascun iscritto all’Albo di verificare lo stato di completamento del Dossier.

Esoneri ed Esenzioni

L’esonero costituisce una riduzione dell’obbligo formativo individuale triennale e, a partire dal 1° gennaio 2019, gli esoneri potranno essere applicati solo esclusivamente su istanza del professionista sanitario, che deve registrarli sul sito del Cogeaps, nell’area riservata dell’anagrafe crediti ECM.
L’esonero è calcolato come riduzione di un terzo dell’obbligo formativo triennale per ciascun anno di frequenza di corsi e scuole di formazione post-laurea, attinenti alla professione, come, per esempio, lauree triennali, lauree magistrali, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione. La durata dell’esonero non può essere superiore agli anni di durata legale del corso.
I master di I e II livello, così come i corsi di perfezionamento di durata almeno annuale, danno diritto all’esonero solo se erogano almeno 60 CFU per anno.
Dal 1° gennaio 2019, eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.
L’esenzione è una riduzione dell’obbligo formativo triennale legata a particolari tipologie di sospensione dell’attività professionale.
Le esenzioni potranno essere applicate solo esclusivamente su istanza del professionista sanitario, che deve registrarle sul sito del Cogeaps, nell’area riservata dell’anagrafe crediti ECM. L’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale. L’esenzione non può, in alcun caso, superare un terzo dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.
I casi in cui può essere richiesta l’esenzione sono elencati nel capitolo 4 del Manuale e, tra essi, citiamo: congedo maternità e paternità, congedo parentale e congedo per malattia del figlio, congedi per adozione e affidamento preadottivo, congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap, congedo straordinario per assistenza familiari disabili, permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza, assenza per malattia così come disciplinata dai CCNL delle categorie di appartenenza.
I crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione NON sono validi al fine del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.
Il professionista deve presentare domanda di riconoscimento esonero o esenzione utilizzando l’apposito modulo (All. IX e X al Manuale professionista sanitario).
L'anagrafe dei crediti ECM di ogni professionista sanitario è gestita dal Cogeaps, l’Ente preposto alla certificazione dei crediti ECM. È possibile iscriversi all’area riservata all’anagrafe Cogeaps tramite il portale http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot
L’anagrafe crediti ECM Cogeaps non è aggiornata in tempo reale in quanto anche se al termine di un corso residenziale si riceve subito l’attestato di riconoscimento dei crediti ECM, dal giorno di svolgimento del corso, il provider ha tre mesi di tempo per inviare i dati al Cogeaps e, una volta ricevuti, quei dati vanno verificati. C’è, quindi, la possibilità di un “ritardo” che può anche superare i tre mesi, prima che i crediti siano visibili in banca dati.
Nel caso dei corsi FAD, i dati relativi alla partecipazione non sono inviati a partire da quando il discente ha finito il corso, ma da quando il corso ha definitivamente termine. Quindi, se un corso partito a gennaio termina a dicembre 2018, e il professionista lo ha concluso, per esempio, in febbraio, deve aspettare la fine dell’anno più i tre mesi per la trasmissione dei dati.

IMPORTANTE Recupero crediti non maturati nel triennio 2014-2016 e nel triennio 2017-2019

Tutti coloro che, nel triennio 2014-2016, non hanno soddisfatto l’obbligo formativo hanno la possibilità di completarlo utilizzando i crediti maturati in tutto il triennio 2017-2019, considerando cioè tutta la formazione ECM effettuata fino al 31 dicembre 2019.
Chi vuole “sanare” la propria posizione dovrà effettuare personalmente lo spostamento dei crediti, tramite l’accesso al portale Cogeaps, accedendo all’area riservata dell’anagrafe crediti ECM.
Si evidenzia che i crediti trasferiti al triennio 2014-2016 non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo del triennio 2017-2019 e che tale spostamento sarà irreversibile. Lo spostamento è concesso solo per tutti i crediti appartenenti allo stesso evento/corso e non per singoli crediti. Ad esempio, di corso che ha assegnato 5 crediti non è possibile spostarne solo 3.
E' possibile acquisire crediti formativi validi per il triennio 2017-2019 fino al 31 dicembre 2021. Per coloro che si avvalgono di questa opportunità non si applicano le riduzioni di 30 o 15 crediti collegate alla formazione del triennio 2014-2016 e, quindi, il debito formativo per il triennio 2017-2019 viene riportato a 150 crediti.
Oni professionista sanitario può ottenere un certificato che attesta la regolarità della sua formazione, cioè il completamento dell’obbligo formativo, in riferimento ai trienni stabiliti dalla CNFC.
Il certificato triennale ECM viene rilasciato dall’Ordine di appartenenza e viene emesso solo a seguito della comunicazione da parte del Cogeaps dei dati presenti nella loro anagrafe dei crediti ECM.
Poiché la CNFC ha dato la possibilità di “recuperare” i crediti mancanti del triennio 2014-2016 e del triennio 2017-2019, l’emissione dei certificati triennali 2014-2016 (per coloro che non lo hanno già ottenuto) così come quelli relativi al triennio 2017-2019 avverrà, dopo che il Cogeaps avrà provveduto a trasmettere a tutti gli Ordini i dati necessari, che considereranno anche gli spostamenti di crediti effettuati dai singoli professionisti.
Ai fini del recupero del debito formativo pregresso relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019 è consentito ai professionisti sanitari di effettuare sul portale Co.Ge.A.P.S. lO spostamento dei crediti acquisiti tramite la partecipazione ad eventi con “data fine evento” al 31 dicembre 2021 entro il 30 giugno 2022.
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